Codice Etico
ASD GLOBAL BASKET
ASD GRANAROLO BASKET
ASD BASKET VILLAGE
CODICE ETICO E DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA
PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI
OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE
Premessa
Questo codice etico è stato adottato con voto del 27 Giugno 2024 da parte delle Assemblee di ASD Global Basket, ASD Granarolo Basket, ASD Basket Village.
Il documento trova fonte normativa nel D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 Attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86,recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, nella parte in cui prevede all’art.16 comma 2 che “Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché’ codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all’altro o agli altri.”
Le presenti Linee Guida prevedono misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.
Articolo 1. Principi
L’associazione ritiene che uno degli obiettivi della pratica sportiva sia il raggiungimento dell’eccellenza, e si propone di preparare i tesserati per conseguire i migliori risultati individuali e di squadra. Tuttavia, il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun tesserato costituisce un valore assolutamente prevalente rispetto al risultato sportivo.
Ogni tesserato è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione all’interno dell’associazione. È diritto fondamentale di ogni tesserato essere trattato con rispetto e dignità, nonché essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, come previsto dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
Nelle attività associative non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o altro.
Sono vietate tutte le condotte che integrano abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, bullismo o cyberbullismo o comportamenti discriminatori, come descritto di seguito.
Articolo 2 – DefinizioniSono definite alcune fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
- a) l’abuso psicologico;
- b) l’abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l’abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l’incuria;
- g) l’abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo:
- i) i comportamenti discriminatori.
A fini del comma precedente, si intendono:
- a) Per “abuso psicologico”, si intende qualsiasi atto indesiderato, tra cui la ripetuta mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali.
- b) Per “abuso fisico”, si intende qualsiasi condotta consumata o tentata (tra cui percosse, pugni, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da comprometterne una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere un’attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica, oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In questo ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.
- c) Per “molestia sessuale”, si intende qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti un grave disagio, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere o qualsiasi altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.
- d) Per “abuso sessuale”, si intende qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in esserecondotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.
- e) Per “negligenza”, si intende il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici che venissero manifestati dal tesserato.
- f) Per “incuria”, si intende la totale e ripetuta mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.
- g) Per “abuso di matrice religiosa”, si intende l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
- h) Per “bullismo, cyberbullismo”, si intende qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) Per “comportamenti discriminatori”, si intende qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
Articolo 3. Norme di condotta generale
I Tesserati e tutti coloro che partecipano, con qualsiasi funzione o titolo, all’attività sportiva devono:
- a) Evitare di mettere in atto comportamenti descritti nell’articolo 2, sia in forma attiva che passiva.
- b) Comportarsi in modo adeguato al ruolo ricoperto, agendo con comportamenti che siano di esempio positivo, specialmente per i minori, evitando qualsiasi condotta inappropriata.
- c) Astenersi da comportamenti offensivi, minacciosi o aggressivi nei confronti di tesserati, avversari, arbitri, giudici, pubblico, ecc.
- d) Utilizzare un linguaggio appropriato, evitando suggerimenti o consigli in forma offensiva, abusiva o allusiva.e) Astenersi dall’intraprendere relazioni con minori che possano essere considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso.
- f) Astenersi dallo stabilire o mantenere contatti con minori tesserati utilizzando strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social network, ecc.) che non siano strettamente funzionali all’attività istituzionale.
- g) Astenersi dall’organizzare momenti conviviali non istituzionali con atleti minorenni, salvo il consenso dell’esercente la responsabilità genitoriale.
- h) Perseguire il rispetto dei principi indicati nel presente documento, evitando di tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che siano illegali o abusivi.
- i) Segnalare senza indugio al Safeguarding Office (ufficio contro abusi, violenze o discriminazioni nominato dalla società) e/o al Safeguarding Office della FSN o EPS di riferimento, situazioni, anche potenziali, di violazione dei principi e delle norme sopra indicate.
Articolo 4. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e dei tecnici
I Dirigenti sportivi e i Tecnici devono in particolare:
- a) Astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, autorità o influenza nei confronti dei Tesserati, specialmente se minori.
- b) Evitare ogni contatto fisico non necessario con i Tesserati, in particolare se minori.
- c) Promuovere un rapporto tra Tesserati basato sul rispetto e sulla collaborazione, motivando le scelte tecniche e prevenendo situazioni disfunzionali che possano creare, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore.
- d) Adottare, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza.
- e) Organizzare l’attività sportiva e gli allenamenti in modo da garantire la privacy degli atleti negli spogliatoi, anche assicurandosi che durante l’attività sportiva o in caso di visite mediche e trattamenti con fisioterapisti o simili, non si creino situazioni che possano essere considerate ambigue dal punto di vista sessuale.
- f) Astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza.
- g) Astenersi dal creare qualsiasi situazione di intimità con i tesserati minorenni.
- h) Impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo.
- i) Segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati.
- j) Dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse.
- k) Sostenere i valori dello sport, educando altresì al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei Tesserati.
- l) Conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo.
Articolo 5. Doveri e obblighi degli atleti
Gli atleti devono:
- a) Osservare il principio di solidarietà e rispetto reciproco tra atleti e con tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive, come avversari, arbitri, pubblico, ecc.
- b) Riconoscere e rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici, accettandone le decisioni motivate.
- c) Astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria, ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile del Safeguarding e/o al Safeguarding Officer delle FSN o EPS di riferimento.